Registrazione di una testata

La pubblicazione di uno stampato nella Repubblica di San Marino è libera, ovvero non è soggetta nè ad autorizzazioni nè a censure.
La prassi tuttora in vigore da seguire per la registrazione di una testata giornalistica è quella descritta dalla Legge sui reati di stampa del 1881 :

"1.- Ogni stampato con qualsiasi artificio meccanico atto a riprodurre segnali o figure rappresentative del pensiero, deve indicare il luogo, l'anno in cui fu impresso ed il nome dello stampatore.

2.- Ogni stampato mancante di alcuna delle indicazioni di cui nell'articolo precedente è considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore è punito per questo solo fatto colla multa di lire 50.

3.- Gli stampatore ed i riproduttori di segnali o figure rappresentative del pensiero, devono consegnare immediatamente al Commissario della Legge la prima copia di qualsiasi stampato, salvo il disposto circa le pubblicazioni periodiche, e salvo l'Art. 488 del Codice penale.

Devono inoltre nel perentorio termine di dieci giorni successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne due copie alla pubblica biblioteca".

I trasgressori, sia dell'una, sia dell'altra prescrizione, incorrono in sanzioni determinate annualmente dal Decreto delegato sulle Violazioni Amministrative.

La stessa Legge del 1881 prevede inoltre che (artt.22 e segg.):
"Chi intende pubblicare uno scritto periodico, o progressivo deve presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni (per essa alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, n.d.r.), prima della pubblicazione una dichiarazione in iscritto, corredata di documenti comprovanti:
1°) la sua cittadinanza sammarinese, la maggiore età e l'attuale godimento del libero esercizio dei diritti civili;
2°) la natura della pubblicazione, il nome della tipografia che sia autorizzata dal Consiglio Sovrano, il nome e la dimora del tipografo;
3°) il nome e la dimora del direttore responsabile
".

Ogni scritto periodico o progressivo deve avere un direttore responsabile (art.23).
In caso di assenza temporanea del direttore responsabile, un redattore responsabile ne farà le veci, per non più di due mesi. Il suo nominativo andrà notificato all'ufficio competente.

Le eventuali modifiche delle condizioni a cui fa riferimento la dichiarazione depositata nella Segreteria Interni , devono essere notificate all'ufficio preposto entro dieci giorni dalla mutazione.

Sono previste sanzioni per i contravventori (V. Decreto sulle violazioni amministrative)

Il direttore di un giornale, secondo quanto prescritto dall'art.27 della legge citata deve sottoscrivere la minuta del primo esemplare di ogni stampato, e tutti gli altri esemplari devono riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa. La prima copia dello stampato, così sottoscritta deve essere consegnata al Commissario della Legge.  Quest'obbligo non potrà sospendere, o ritardare la spedizione, o distribuzione del giornale, o scritto periodico.