Modifiche e integrazioni alla disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l’editoria (28/10/1999)

DECRETO 28 ottobre 1999 n.108

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’art.5 ultimo comma della Legge 13 febbraio 1998 n.25;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 25 ottobre 1999 n.21;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

L’art.5 della Legge 13 febbraio 1998 n.25 è così sostituito:

"Al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo e il suo adeguato sviluppo, si sostengono le iniziative di qualificazione e ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all’acquisizione e all’innovazione di strutture e mezzi di produzione per l’informazione.

Le imprese editrici di testate giornalistiche cartacee di quotidiani e periodici possono usufruire dei seguenti benefici:

  1. esame in via preferenziale delle richieste di credito agevolato, ai sensi di quanto previsto all’art.7 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 (Credito agevolato alle imprese).

  2. Contributo del 7% sul costo del prodotto editoriale.

L’editore che intende beneficiare del contributo deve presentare apposita domanda alla Segreteria del Comitato per il Credito Agevolato, di cui all’art.2 della Legge 28 gennaio 1993 n.13, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una dichiarazione dalla quale risulti il numero di copie tirate giornalmente o per singolo numero e il costo del prodotto editoriale, nonché delle fatture e documenti equipollenti, comprovanti i costi che devono essere esclusivamente quelli direttamente riconducibili al costo del prodotto editoriale.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione del presente contributo sono imputati sul Capitolo di Bilancio che sarà appositamente istituito e vengono erogati annualmente nell’ambito della disponibilità di Bilancio. Qualora lo stanziamento non risulti sufficiente, il contributo viene ripartito proporzionalmente tra gli aventi diritto.

  1. contributo del 30% sul costo derivante dal servizio di fornitura di notiziari da parte delle principali agenzie di stampa, fino ad un massimo di L.10.000.000= per ogni singola testata; qualora una testata decidesse di non usufruire dei servizi delle agenzie di stampa e quindi del contributo previsto, potrà rivolgersi periodicamente alla Segreteria di Stato con delega all’Informazione per ricevere notizie diffuse dalle agenzie di stampa con le quali la stessa Segreteria di Stato è collegata. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del presente contributo sono imputati sullo stesso capitolo di cui alla lettera precedente.

  2. Sgravi contributivi per l’assunzione, con contratto avente durata di almeno cinque anni, di ogni giornalista, nelle seguenti misure:

  1. 16 punti il primo anno di lavoro;

  2. 11 punti per il secondo anno di lavoro:

  3. 6 punti per il terzo anno di lavoro;

  4. 2 punti dal quarto anno di lavoro in poi e comunque per ogni giornalista assunto indipendentemente dalla durata del contratto.

Gli sgravi contributivi, il cui accesso è sottoposto alle modalità previste dall’articolo 3 della Legge 13 novembre 1987 n.137 "Misure per il contenimento del costo del lavoro", sono disposti in favore dei soli giornalisti iscritti nel Registro dei giornalisti operanti nella Repubblica di San Marino, tenuto presso l’Ufficio del Lavoro, e non possono essere concessi per più di una volta nel corso della vita lavorativa dei medesimi giornalisti.

Possono iscriversi al Registro dei giornalisti operanti nella Repubblica di San Marino i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadini sammarinesi o residenti nel territorio della Repubblica;

  2. aver frequentato il corso di formazione professionale di cui al successivo articolo 8 o aver effettuato per almeno un anno il praticantato presso una testata giornalistica o aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione giornalistica all’estero.

Possono altresì iscriversi nel Registro coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, già esercitino la professione giornalistica in modo prevalente da almeno 3 anni.

Gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi sono da imputarsi sul Capitolo 2-8-7460 "Fondo speciale per interventi sull’occupazione" del Bilancio dello Stato.

L’editore che intende beneficiare degli sgravi contributivi deve presentare richiesta con la domanda di cui alla lettera b), corredandola del prospetto riepilogativo dei contributi versati per i dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui sopra.

La misura delle agevolazioni contenute nel presente articolo potrà essere variata con Decreto Reggenziale".

Art. 2

Il primo comma dell’art.6 della Legge 13 febbraio 1998 n.25 è così modificato e integrato:

"hanno diritto a godere dei benefici previsti dal secondo comma dell’articolo 5 lettera a), b) e d), con le modalità di cui allo stesso articolo, anche le imprese editrici di libri, purché operanti nel territorio della Repubblica di San Marino da almeno 6 mesi.

Gli sgravi contributivi di cui alla lettera d) del secondo comma dell’art.5, nel caso delle imprese editrici di libri, sono applicati, nelle stesse misure, ai collaboratori redazionali cittadini sammarinesi o residenti nel territorio della Repubblica, assunti con contratto avente durata di almeno cinque anni".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 ottobre 1999/1699 d.F.R.

 

 

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli – Marino Bollini

 

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari