Disposizioni in materia di servizi per attività politiche, culturali, ricreative (28/04/1982)

LEGGE 28 aprile 1982, n. 38 (pubblicata il 4 maggio 1982)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 aprile 1982.

Art. 1

(Spedizione a mezzo del servizio postale)

La spedizione a mezzo del servizio postale di Stato, in busta aperta o comunque in confezione non sigillata, di corrispondenza e stampe inoltrate da organizzazioni politiche, sociali, sindacali, culturali, religiose, dalle associazioni sportive, dai giornali periodici, sono esentate dal pagamento della affrancatura.

Beneficiano altresì dell'esonero di cui al precedente comma le società cooperative limitatamente alla corrispondenza destinata ai soci.

Art. 2

(Domanda di esonero)

Le associazioni o organizzazioni, per beneficiare di quanto disposto dal precedente art. 1, debbono inoltrare domanda in carta bollata alla Direzione dei Servizi Postali di Stato, corredata da 30 firme di residenti maggiorenni e dalla indicazione della denominazione e dell'eventuale simbolo che saranno applicati sulla corrispondenza.

Entro 15 giorni dall'inoltro della domanda di cui al comma precedente, la Direzione dei Servizi Postali, dopo aver annotato su apposito registro la denominazione e il simbolo, l'indirizzo dell'organismo richiedente, verificata la regolarità degli adempimenti, dovrà autorizzare per iscritto le spedizioni in esonero di affrancatura.

L'organizzazione o associazione che abbia ottenuto l'autorizzazione all'esonero di cui all'art. 1 è tenuta ad applicare sulla corrispondenza, mediante timbro a umido, l'indicazione della denominazione ed eventualmente del simbolo nonchè gli estremi della autorizzazione.

Art. 3

(Norma particolare)

Sono esonerati dalla presentazione della domanda di cui all'art. 2 le organizzazioni politiche che abbiano presentato una lista alle precedenti elezioni politiche o alle elezioni per le Giunte di Castello in almeno una circoscrizione, le società cooperative e le organizzazioni sindacali.

Art. 4

(Uso di attrezzature pubbliche)

I soggetti di cui all'art. 1 della presente legge hanno diritto di utilizzare gratuitamente sale cinematografiche, teatri, sale riunioni, attrezzature sportive e comunque spazi di ritrovo collettivo e pubblico, di proprietà dello Stato; l'utilizzo di cui sopra si intende a tempo delimitato e senza modificare o alterare la struttura ceduta in uso temporaneo.

Per le strutture gestite dall'Ente Statale per il Turismo, Sport e Spettacolo, ai sensi della Legge 29 marzo 1958 n. 11, l'Ente medesimo può disporre che, nel medesimo giorno, non piu' di una sala o attrezzatura cinematografica o per il teatro o sportiva sia utilizzata per i fini di cui al presente articolo.

In caso di coincidenza di piu' richieste, valgono le seguenti priorità:

1° - manifestazioni straordinarie promosse dall'Ente Statale per il Turismo, Sport e Spettacolo o da altri organismi pubblici;

2° - data di presentazione della domanda.

In via ordinaria non è consentito l'utilizzo degli impianti pubblici per un periodo superiore a 24 ore; straordinariamente e valutata la natura della iniziativa da svolgere, l'organo preposto potrà autorizzare impieghi per periodi di tempo maggiori.

Gli impianti affidati temporaneamente in utilizzo, ai sensi del presente articolo, debbono intendersi con attrezzature e dotazioni proprie funzionanti.

Nei locali su cui si svolgono manifestazioni o spettacoli con carattere di continuità e regolarità, non piu' di un giorno per settimana può essere destinato agli scopi di cui alla presente legge.

Art. 5

(Domanda di utilizzo)

La domanda di utilizzo degli impianti di cui al precedente art. 4, in carta semplice, deve essere inoltrata all'organismo pubblico preposto, salvo casi eccezionali, almeno 15 giorni prima della data per la quale è richiesta la disponibilità dell'attrezzatura, nel caso di locali adibiti a servizi pubblici continuativi e almeno 5 giorni prima negli altri casi.

Il medesimo organo è tenuto a dare risposta entro i successivi 5 giorni motivando l'eventuale diniego contro il quale è comunque ammesso ricorso alla Commissione del Dicastero di competenza.

Il mancato utilizzo degli impianti o attrezzature di cui all'art. 4 comporta l'obbligo, per i richiedenti che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi del presente articolo, del pagamento di tutte le spese sostenute, nonchè di una cifra pari al mancato incasso qualora in essi si svolgano con regolarità manifestazioni o spettacoli a pagamento.

Art. 6

(Servizio di affissione)

Le tariffe delle pubbliche affissioni di cui alla Legge 29 marzo 1958 n. 11, con esclusione della pubblicità commerciale, sono ridotte del 50% rispetto alle tariffe ordinarie, per i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge.

L'affissione per piu' di una volta di comunicazioni scritte o materiale figurativo aventi il medesimo testo è soggetta al pagamento della tariffa ordinaria.

Art. 7

(Attrezzature espositive permanenti)

Le organizzazioni o associazioni di cui all'art. 1, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 2 della presente legge, possono usufruire di spazi e attrezzature permanenti, appesi o fissi al suolo, per l'esposizione di comunicazioni inerenti l'attività e gli scopi delle associazioni medesime, detti altrimenti bacheche.

L'Ente Statale per il Turismo, Sport e Spettacolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà indicare orientativamente i luoghi in cui gli spazi o bacheche di cui al comma precedente possono essere installati; essi dovranno essere previsti nei punti centrali di ogni abitato e comunque in numero non superiore a uno per ogni Castello.

L'installazione è a cura dell'Ente Statale per il Turismo ed i richiedenti sono tenuti al pagamento di un contributo di Lire 50.000 (cinquantamila) per ogni spazio o bacheca installata; tale cifra potrà essere modificata annualmente da parte della Commissione del Turismo, Sport e Spettacolo.

Il mancato uso per un periodo continuativo di sei mesi comporta la decadenza del diritto d'uso.

La dimensione dello spazio espositivo massimo è fissata in cm. 50 x 70.

I richiedenti debbono presentare domanda in carta semplice all'Ente Statale per il Turismo, Sport e Spettacolo corredata da almeno 30 firme arrecante l'indicazione del numero delle bacheche richieste e la ubicazione richiesta.

Dall'obbligo di presentazione delle 30 firme sono esonerati: le organizzazioni politiche che abbiano presentato una lista alle precedenti elezioni politiche o alle elezioni per le Giunte di Castello in almeno una circoscrizione, le società cooperative, le organizzazioni sindacali.

L'affissione è a cura di chi ha in uso i suddetti spazi.

Art. 8

(Contributi alla stampa periodica)

I giornali periodici, con esclusione di quelli stampati a cura dello Stato o di organismi pubblici, di quelli che abbiano scopo prevalentemente pubblicitario o di informazione e promozione commerciale e di quelli aventi i caratteri della pubblicazione occasionale e non continuativa, usufruiscono di un contributo pubblico di lire cento per ogni copia posta in distribuzione, e fino ad un massimo di lire 100.000 per ogni numero.

Qualora la stessa testata periodica effettui nel periodo di un anno solare almeno sei pubblicazioni distinte di numero del giornale, beneficia altresì di un contributo di L. 30.000 (trentamila) per ciascuna delle pubblicazioni effettuate.

Per essere dichiarato ammissibile ai benefici della presente legge ciascun numero deve essere composto da almeno quattro pagine di formato minimo 34 x 25 cm. con esclusione delle parti occupate dalla pubblicità, con tecniche e strumenti tipografici siano essi di composizione detta a piombo ovvero a lastre incise oppure da dieci facciate qualora la stampa avvenga mediante tecnica di duplicazione detta a ciclostile.

La cifra di contributo di cui al comma che precede potrà essere rivalutata con Decreto Reggenziale entro il 31 dicembre di ciascun anno e non in ogni caso superare il cinquantapercento del costo medio di stampa.

Sono altresì esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i periodici nei quali piu' di 1/4 sia occupato da comunicazioni di pubblicità commerciale.

Art. 9

(Procedura di ammissione)

Il Direttore del periodico ovvero il responsabile, per beneficiare di quanto dispone l'art. 8, deve:

a) depositare mediante domanda in carta bollata la denominazione della testata del periodico e l'indicazione dell'indirizzo presso il Dicastero dell'Informazione;

b) inoltrare comunicazione in carta semplice prima dell'inizio della distribuzione di ciascuna pubblicazione al Dicastero dell'Informazione indicando sotto la propria responsabilità il numero delle copie poste in distribuzione;

c) indicare nella comunicazione di cui al punto b) il numero delle copie che viene posto in distribuzione a mezzo degli esercizi commerciali autorizzati e quello che viene distribuito per altri canali;

d) inoltrare al Dicastero dell'Informazione tre copie della pubblicazione.

Sull'ammissibilità di cui alla domanda presentata ai sensi del punto a) del presente articolo, il Dicastero dell'Informazione si pronuncia entro 5 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata.

L'importo relativo va liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al precedente punto b) ovvero dalla presentazione di apposita domanda in carta semplice per i fini di cui al comma secondo dell'art. 9.

La spesa relativa va imputata in apposito capitolo del Bilancio dello Stato di competenza del Dicastero dell'Informazione.

Art. 10

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 1982/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Maiani - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI