Decreto 13 agosto 1960, n. 20

Speciali effetti delle pene previste dal Codice Penale e loro applicazione in rapporto alla sentenza d'appello nel procedimento penale n. 794 - anno 1958.

Noi Capitani Reggenti
della Serenissima Repubblica di San Marino

 

Promulghiamo e pubblichiamo il seguente decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 agosto 1960:

Art. 1.

In via eccezionale ed in relazione ai reati accertati con la sentenza 8 giugno 1960 nonchè al decreto 5 agosto 1960 dell'Ecc.mo Giudice d'Appello per le Cause Penali nel procedimento penale n. 794 - Anno 1958, si stabilisce nei confronti dei condannati:

a) la non applicazione degli art. 185 e 186 - C.P., concernenti gli effetti speciali conseguenti di diritto alle pene, fatta eccezione per quanto riguarda la interdizione dall'esercizio di qualsivoglia diritto politico ed in particolar modo: l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, l'assunzione di funzioni direttive in organizzazioni politiche, la propaganda politica a mezzo di discorsi, di comizi pubblici e a mezzo stampa;

b) le infrazioni ai divieti di cui al precedente comma sono punite a norma degli art. 152 e 153 C.P.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 agosto 1960 - 1659 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Gino Vannucci

 

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

V.M. Franciosi