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Decreto 13 agosto 1960, n. 20Speciali effetti delle pene previste dal Codice Penale e loro applicazione in rapporto alla sentenza d'appello nel procedimento penale n. 794 - anno 1958.Noi Capitani Reggenti
Promulghiamo e pubblichiamo il seguente decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 agosto 1960: Art. 1.In via eccezionale ed in relazione ai reati accertati con la sentenza 8 giugno 1960 nonchè al decreto 5 agosto 1960 dell'Ecc.mo Giudice d'Appello per le Cause Penali nel procedimento penale n. 794 - Anno 1958, si stabilisce nei confronti dei condannati: a) la non applicazione degli art. 185 e 186 - C.P., concernenti gli effetti speciali conseguenti di diritto alle pene, fatta eccezione per quanto riguarda la interdizione dall'esercizio di qualsivoglia diritto politico ed in particolar modo: l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, l'assunzione di funzioni direttive in organizzazioni politiche, la propaganda politica a mezzo di discorsi, di comizi pubblici e a mezzo stampa; b) le infrazioni ai divieti di cui al precedente comma sono punite a norma degli art. 152 e 153 C.P. Art. 2.Il presente decreto entra in vigore immediatamente.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 agosto 1960 - 1659 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Alvaro Casali - Gino Vannucci
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI V.M. Franciosi
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