Legge contenente aggiunte al Codice Penale (28/03/1927)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

 

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 28 Marzo 1927:

 

Art. 1.

La pena stabilita dall’art. 19 della Legge 28 Maggio 1881 si applica anche quando l’offesa ai Sovrani o ai Capi di Governi Esteri è fatta in qualsiasi altro pubblico modo diverso dalla stampa.

In ogni caso l’azione penale si esercita di ufficio ma previa autorizzazione della Reggenza.

 

Art. 2.

Qualunque manifestazione o grida sediziosa, quando avvenga pubblicamente, costituisce contravvenzione ed è punita con la multa da L. 50 a L. 500 o con la prigionia fino a tre mesi: semprechè il fatto non costituisca reato più grave.

 

Art. 3.

La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Marzo 1927.

I CAPITANI REGGENTI

Giuliano Gozi - Ruggero Morri

 

p. IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INERNI

Francesco Morri