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Legge contenente aggiunte al Codice Penale (28/03/1927)Noi Capitani Reggenti
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 28 Marzo 1927:
Art. 1.La pena stabilita dall’art. 19 della Legge 28 Maggio 1881 si applica anche quando l’offesa ai Sovrani o ai Capi di Governi Esteri è fatta in qualsiasi altro pubblico modo diverso dalla stampa. In ogni caso l’azione penale si esercita di ufficio ma previa autorizzazione della Reggenza.
Art. 2.Qualunque manifestazione o grida sediziosa, quando avvenga pubblicamente, costituisce contravvenzione ed è punita con la multa da L. 50 a L. 500 o con la prigionia fino a tre mesi: semprechè il fatto non costituisca reato più grave.
Art. 3.La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Marzo 1927.
I CAPITANI REGGENTI Giuliano Gozi - Ruggero Morri
p. IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INERNI Francesco Morri
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