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Decreto Reggenziale concernente la censura sulla stampa (1)13 Maggio 1921 N.13 Art. 1.- Nessun atto scritto o figurativo sia periodico che non periodico potrà essere pubblicato per le stampe senza la prevendita approvazione della Autorità appositamente delegata dalla Ecc.ma Reggenza. Art. 2.- Lo stampatore dovrà, all'uopo, presentare o i manoscritti o le bozze di stampa in due esemplari e attendere, prima di procedere alla stampa definitiva, che la predetta autorità abbia fatto constatare per iscritto le sue osservazioni sulla pubblicità parziale o totale degli scritti. Art. 3.- Lo stampatore che, comunque, violerà le predette disposizione sarà punito colla pena della prigionia da uno a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a lire mille; ed in caso di recidiva, colla pena della prigionia da tre mesi ad un anno e colla multa da lire cento a lire duemila alle quali potrà aggiungersi l'ordine della chiusura della tipografia. L'azione e le pene di cui sopra si estendono, a norma di Legge, ai correi e ai complici dello stampatore. Art. 4.- In via di massima l'Autorità vieterà la pubblicazione degli scritti: 1) quando ravvisa in essi elementi di reato perseguibili di ufficio: 2) quando ritiene che pubblicazione possa - deprimendo lo spirito pubblico, scuotendo comunque la fiducia nelle Autorità, eccitando gli urti tra i partiti politici o altrimenti - essere pregiudizievole agli interessi nazionali connessi colla situazione interna e internazionale. Art. 5.- Tutte le disposizioni riferentisi agli stampatori sono estese a coloro che riproducono scritti, - destinati alla pubblicazione e alla diffusione - con poligrafo o con macchine da scrivere. Art. 6.- Nessuno scritto o stampato, ovunque o comunque scritto o stampato potrà essere distribuito o affisso al pubblico senza la preventiva autorizzazione scritta della Autorità di cui all'art.1. Chi distribuisce, affigge, fa distribuire e fa affiggere in violazione della presente disposizione è punito a norma dell'art.3. Art. 7.- Le disposizioni contrarie al presente Decreto sono abrogate. Art. 8.- Il presente Decreto entra immediatamente in vigore.
(1) Decreto ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 Giugno 1921.
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