Decreto Reggenziale concernente la censura sulla stampa (1)

13 Maggio 1921 N.13

Art. 1.

- Nessun atto scritto o figurativo sia periodico che non periodico potrà essere pubblicato per le stampe senza la prevendita approvazione della Autorità appositamente delegata dalla Ecc.ma Reggenza.

Art. 2.

- Lo stampatore dovrà, all'uopo, presentare o i manoscritti o le bozze di stampa in due esemplari e attendere, prima di procedere alla stampa definitiva, che la predetta autorità abbia fatto constatare per iscritto le sue osservazioni sulla pubblicità parziale o totale degli scritti.

Art. 3.

- Lo stampatore che, comunque, violerà le predette disposizione sarà punito colla pena della prigionia da uno a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a lire mille; ed in caso di recidiva, colla pena della prigionia da tre mesi ad un anno e colla multa da lire cento a lire duemila alle quali potrà aggiungersi l'ordine della chiusura della tipografia.

L'azione e le pene di cui sopra si estendono, a norma di Legge, ai correi e ai complici dello stampatore.

Art. 4.

- In via di massima l'Autorità vieterà la pubblicazione degli scritti:

1) quando ravvisa in essi elementi di reato perseguibili di ufficio:

2) quando ritiene che pubblicazione possa - deprimendo lo spirito pubblico, scuotendo comunque la fiducia nelle Autorità, eccitando gli urti tra i partiti politici o altrimenti - essere pregiudizievole agli interessi nazionali connessi colla situazione interna e internazionale.

Art. 5.

- Tutte le disposizioni riferentisi agli stampatori sono estese a coloro che riproducono scritti, - destinati alla pubblicazione e alla diffusione - con poligrafo o con macchine da scrivere.

Art. 6.

- Nessuno scritto o stampato, ovunque o comunque scritto o stampato potrà essere distribuito o affisso al pubblico senza la preventiva autorizzazione scritta della Autorità di cui all'art.1.

Chi distribuisce, affigge, fa distribuire e fa affiggere in violazione della presente disposizione è punito a norma dell'art.3.

Art. 7.

- Le disposizioni contrarie al presente Decreto sono abrogate.

Art. 8.

- Il presente Decreto entra immediatamente in vigore.

 

(1) Decreto ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 Giugno 1921.