Navigazione |
Legge aggiuntiva al Codice Penale - Reati contro i poteri dello Stato (13/01/1897)Legge aggiuntiva al codice penale13 gennaio 1897 1.- Chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, la integrità o libertà della persona degli Ecc.mi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, è punito colla pena dei lavori pubblici a vita. 2.- Chiunque commetta un fatto diretto ad impedire agli Ecc.mi Capitani Reggenti, in tutto od in parte, anche temporaneamente, l'esercizio delle funzioni politiche ad essi demandate dal Sovrano Consiglio, od a costringerli colla forza a violare la Costituzione politica sancita dalle nostre Leggi Statuarie, e cambiare la forma di governo, è punito colla pena dei lavori pubblici da venti a venticinque anni. 3.- Chiunque con parole od atti offenda o minacci, sia a voce che per iscritto, per istampa od in qualsiasi modo, il Consiglio Sovrano della Repubblica di San Marino, o gli Ecc.mi Capitani Reggenti pro tempore, è punito colla prigionia da tre a cinque anni. 4.- Chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, la integrità o libertà degli Ecc.mi Capitani Reggenti, dopo cessato l'ufficio loro ed in qualunque tempo, ma a causa e per causa dell'esercizio delle loro funzioni allorchè trovavansi in carica, è punito con un aumento di pena estensibile da due fino a quattro gradi, secondo i casi, in piu' della pena sancita per ogni singolo caso dal vigente Codice penale. 5.- Chiunque con parole od atti offenda, o minacci nei modi di cui all'Art.3 della presente Legge gli Ecc.mi Reggenti scaduti di carica in causa, o per causa dell'esercizio delle loro funzioni, allorchè trovavansi in carica, è punito colla prigionia da uno a tre anni. 6.- Chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, la integrità, o libertà dei Membri dell'Ecc.mo Consiglio Principe Sovrano, dei Segretari di Stato, dei Comandanti Generali della Guardia Nobile e della Milizia, dei Magistrati Giudiziari, o del Procuratore Fiscale nell'esercizio, o per causa dell'esercizio delle loro funzioni è punito colle pene sancite nel caso dal vigente Codice penale aumentate di uno fino a tre gradi. Se il fatto sarà diretto contro la persona di qualunque altro pubblico ufficiale, l'aumento della pena stabilita dal Codice penale e dalle altre Leggi antecedentemente a questa pubblicate sarà estensibile da uno a due gradi. 7.- Chiunque con parole od atti, e nei modi di cui ai superiori articoli, offenda o minacci i Membri dell'Ecc.mo Consiglio Principe e Sovrano, i Segretari di Stato, i Comandanti Generali della Guardia Nobile e della Milizia, i Magistrati Giudiziari, il Procuratore Fiscale, nell'esercizio o per causa dell'esercizio nelle loro funzioni, è punito colla pena della prigionia da uno a tre anni. Se il fatto sarà diretto contro la persona di altro pubblico funzionario, sarà punito colla prigionia estensibile da sei mesi ad un anno. 8.- Per gli effetti della presente Legge sono considerati pubblici ufficiali tutti coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, o degli Enti morali sottoposti direttamente alla tutela dello Stato. 9.- Chiunque con violenza, o minaccia tenti impedire, o turbare le Sedute del Consiglio Principe e Sovrano, o l'esercizio delle funzioni di Corpi politici, giudiziari, od amministrativi, per influire in qualche modo sulle deliberazioni dei medesimi, è punito colla pena della prigionia estensibile da tre a sei mesi. Se il fatto sopra contemplato sarà commesso da una radunata composta di dieci o piu' persone, sarà punito colla pena della prigionia da sei mesi ad un anno, e se commesso a mano armata, da un anno a sei. Reati contro l'esistenza della prole.10.- I genitori che per sottrarsi all'obbligo di sovvenire di alimenti di propri figli puberi od impuberi li abbandonano sulla via in balìa di loro stessi, od in qualunque altro modo tentano di costringere, o costringono i privati, o lo Stato a mantenerli, quando sia provato che ciò avvenga per malvagità d'animo e non per assoluta e provata inopia, saranno puniti colla prigionia estensibile da sei mesi ad un anno, salvo alle competenti Autorità di adottare tutti quei temperamenti che, a norma delle nostre Leggi Statuarie e del Codice penale, si renderanno necessari per costringere i genitori stessi od i prossimi parenti a sovvenire di alimenti i suddetti figli. Reati di stampa.11.- Nessun atto, scritto, o figurativo potrà essere dato alle stampe o pubblicato per le stampe od affisso, senza l'approvazione per iscritto dell'Autorità politica. Lo stampatore che si rendesse responsabile di tale reato, e colui, che affiggesse dette stampe, sarà punito colla pena della prigionia estensibile da uno a tre mesi, ed alla multa estensibile da 10 a 100 lire, ed in caso di recidiva colla pena della prigionia da tre a sei mesi e colla multa da 100 a 500 lire, salvo i provvedimenti che fosse per prendere in seguito l'Autorità politica per impedire ulteriori abusi, compresa la chiusura della tipografia. 12.- Tutti i reati, di cui alla presente Legge, sono dichiarati di azione pubblica. Il Commissario procederà in ogni singolo caso non appena sarà, per qualsiasi modo, venuto a cognizione del fatto. Il presente Decreto avrà effetto subito dopo la sua pubblicazione fatta nei soliti modi.
|
Cerca nel sitoEventi
Messaggi recenti del blogChi è onlineCi sono attualmente 0 utenti e 0 visitatori collegati.
Accedi alla Comunità |