Legge sui reati di stampa (28/05/1881)

28 maggio 1881

Cap.I.

Disposizioni generali

1.- Ogni stampato con qualsiasi artificio meccanico atto a riprodurre segnali o figure rappresentative del pensiero, deve indicare il luogo, l'anno in cui fu impresso ed il nome dello stampatore.

2.- Ogni stampato mancante di alcuna delle indicazioni di cui nell'articolo precedente è considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore è punito per questo solo fatto colla multa di lire 50.

3.- Gli stampatore ed i riproduttori di segnali o figure rappresentative del pensiero, devono consegnare immediatamente al Commissario della Legge la prima copia di qualsiasi stampato, salvo il disposto circa le pubblicazioni periodiche, e salvo l'Art. 488 del Codice penale.

Devono inoltre nel perentorio termine di dieci giorni successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne due copie alla pubblica biblioteca.

I trasgressori, sia dell'una, sia dell'altra prescrizione, incorrono nella multa da 20 a 50 lire.

4.- Qualunque incisione, litografia, oggetto di plastica e simile, deve essere consegnato al Commissario della Legge ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

I trasgressori sono puniti con multa da 20 a 50 lire.

5.- Chiunque riproduce scritti, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, i quali già fossero stati condannati irretrattabilmente, è punito con pena non minore del doppio di quella già pronunciata con sentenza irrevocabile.

6.- E' vietata la pubblicazione di atti di procedimenti penali o di sentenze relative ad ingiurie e diffamazioni, od a reati che ledono immediatamente la famiglia.

7.- Il Commissario della Legge trasmette lo stampato, o l'oggetto che ravviserà contrario alle presenti disposizioni al procuratore fiscale, indicando gli articoli violati, e, sul parere adesivo del medesimo, deve fare procedere all'immediato sequestro degli scritti o degli esemplari incriminati.

Il procuratore fiscale ha il dovere di manifestare in iscritto il suo voto anche non motivato, e inviarlo prontamente, insieme allo stampato od esemplare suddetto, al Commissario della Legge.

Questi, entro il termine di ventiquattr'ore, inizierà l'opportuno procedimento, specificando innanzi tutto i fatti che vi hanno dato luogo.

8.- Nel caso che oggetti di plastica, incisioni, litografie e simili non sieno esposti o messi in circolazione, ma si trovino nelle officine od in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Commissario della Legge e dal procuratore fiscale contrari alle presenti disposizioni, non si fa luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

9.- Ogni azione penale per i reati di stampa è esercitata di ufficio.

Se si tratta di offesa contro persone rivestite in qualche modo dell'Autorità pubblica, o contro agenti diplomatici accreditati presso lo Stato, o contro privati, si richiede, per procedere, la querela della parte offesa, salvo il caso che l'ingiuria abbia il carattere del libello famoso a senso dell'Art.481 del Codice penale.

10.- Le azioni penali stabilite dalle disposizioni comprese sotto questo titolo, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate:

1°) contro l'autore;

2°) contro l'editore se l'uno e l'altro sieno sottoscritti o altrimenti conosciuti;

3°) contro lo stampatore in modo che l'uno sia tenuto in sussidio dell'altro.

11.- La pena sussidiaria della prigionia stabilita dall'Art.156 del Codice penale, deve applicarsi anche ai reati di stampa.

12.- In caso di recidiva, le multe e le ammende potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

13.- Le azioni penale nascenti dai reati di stampa sono prescritte collo spazio di tre mesi dal giorno della consegna della prima copia al Commissario della Legge; in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, e in quanto ad altri oggetti, dal giorno che siano stati esposti o messi in circolazione.

Cap.II.

Della provocazione a commettere reati

14.- Chiunque, sia col porre in vendita o col vendere, sia col distribuire o coll'esporre in luoghi o riunioni pubbliche alcuno degli oggetti contemplati nell'Art.5, provocherà a commettere un misfatto od una contravvenzione, è punito, se si tratta di misfatto di prima, di seconda o di terza categoria, col carcere da uno a sei mesi e coll'ammenda da 10 a 50 lire, se di misfatto di quarta , di quinta, di sesta o di settima categoria, colla carcere da sei mesi ad un anno e coll'ammenda da 50 a 200 lire; se di contravvenzione, colla multa da 10 a 20 lire.

Il tutto salvo il disposto degli Art.216 e 217 del Codice penale.

15.- Chiunque coll'impiego di alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente provocherà a commettere uno dei misfatti di cui negli Art. 323, 324, 325 e 326 del Codice penale, è punito secondo l'importanza del caso o colla prigionia da sei mesi ad un anno, o colla prigionia da uno a due anni congiunta sempre coll'ammenda da 100 a 200 lire.

Cap.III.

Dei reati contro la religione e il pubblico costume.

16.- Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'Art.5 commetta alcuno dei misfatti previsti dagli Art. 325 e 329 Cod. pen., è punito colla prigionia da sei mesi ad un anno, e coll'ammenda da 50 a 100 lire.

17.- Chiunque offenda i buoni costumi, incorre nella pena sancita dall'Art. 333 del Codice penale.

Cap.IV.

Delle offese contro il Consiglio Sovrano, i Capitani Reggenti, il Commissario della Legge o altre autorità giudiziarie, e i capi di Governi esteri ed agenti diplomatici.

18.- E' punito colla prigionia da uno a due anni, e colla multa da 100 a 200 lire, chiunque con uno dei mezzi contemplati dall'Art. 5 offenda:

1°) il Consiglio Sovrano, od alcuno dei Capitani Reggenti, il Commissario della Legge o altre Autorità giudiziarie;

2°) chiunque faccia atto di adesione a qualunque altra forma di Governo, o manifesti voto o minaccia di sovvertire, o cambiare l'attuale forma di Governo, o di disciogliere il Consiglio Sovrano, oppure di staccare una parte del territorio dall'integrità dello Stato;

3°)chiunque divulghi segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare in qualsiasi modo i nemici del medesimo.

19.- Chiunque offenda i Sovrani, o i Capi di Governi esteri, è punito colla prigionia da sei mesi ad un anno, e coll'ammenda da 50 a 100 lire.

Incorre nella stessa pena chiunque offenda la inviolabilità del diritto di proprietà, diminuisca il rispetto dovuto alle leggi, difenda od approvi fatti qualificati reati dalle leggi vigenti, provochi l'odio o la discordia fra i cittadini.

20.- Le offese contro agenti diplomatici accreditati presso lo Stato sono punite col doppio della pena sancita per le offese contro i privati.

21.- In conformità dell'Art.35 della Convenzione di buon vicinato tra lo Stato e il Regno d'Italia è vietata ogni produzione delle opere dell'ingegno o dell'arte pubblicate nel Regno con riserva della proprietà letteraria. (1)

 

Cap.V.

Delle pubblicazioni periodiche o progressive.

22.- Chi intende pubblicare uno scritto periodico, o progressivo deve presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione una dichiarazione in iscritto, corredata di documenti comprovanti:

1°) la sua cittadinanza sammarinese, la maggiore età e l'attuale godimento del libero esercizio dei diritti civili;

2°) la natura della pubblicazione, il nome della tipografia che sia autorizzata dal Consiglio Sovrano, il nome e la dimora del tipografo;

3°) il nome e la dimora del direttore responsabile.

Questa disposizione è applicabile anche a coloro, che già abbiano intrapresa la pubblicazione di uno scritto periodico o progressivo.

23.- Ogni scritto periodico o progressivo dovrà avere un direttore responsabile.

24.- Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovraprescritta, dev'essere notificata alla segreteria di Stato dell'interno a diligenza del direttore responsabile, o dei suoi eredi, o successori, entro lo spazio di dieci giorni.

Il contravventore sarà punito colla multa di lire 50.

25.- Mancando, o rendendosi incapace improvvisamente il direttore responsabile a coprire le sue funzioni, gli aventi interesse potranno presentare alla segreteria dell'interno un redattore responsabile, che faccia le veci del direttore.

Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

26.- Chiunque, senz'avere adempito al prescritto dell'Art.22, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornali, ne facesse seguire la pubblicazione, incorre nella pena del carcere da uno a tre mesi, e nell'ammenda da 50 a 100 lire.

27.- Il direttore di un giornale deve sottoscrivere la minuta del primo esemplare di ogni stampato, e tutti gli altri esemplari devono riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di questo articolo è punita con multa di 100 lire.

28.- Il direttore dello scritto periodico o progressivo, farà consegnare immediatamente la copia da lui sottoscritta al Commissario della Legge.

Quest'obbligo non potrà sospendere, o ritardare la spedizione, o distribuzione del giornale, o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo è punita colla multa di 50 lire.

29.- Non ostante detta multa, rimane salvo il diritto a promuovere ogni azione, che potesse competere all'Autorità giudiziaria o ai terzi.

30.- I direttori degli scritti periodici debbono inserire le risposte, o le dichiarazioni delle persone indicate nelle loro pubblicazioni.

Le inserzioni debbono essere intere e gratuite e fatte nella pubblicazione successiva al giorno in cui avranno ricevute le risposte.

31. - Qualora la risposta eccedesse il doppio dell'articolo, a cui si riferisce, l'eccedente deve pagarsi al prezzo stabilito per gli annunzi.

Trattandosi di giornale che non riceve annunzi, sarà corrisposto per l'eccedente il prezzo di cent.50 per ogni linea non minore di quindici sillabe. Il rifiuto, o ritardo di accettare le risposte è punito colla multa di 100 lire, salvo che la risposta o dichiarazione contenga espressioni ingiuriose.

32.- Tutte le disposizioni penali sono applicabili ai direttori dei giornali ed agli autori, che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

33.- In caso di condanna contro un direttore a pena afflittiva, la pubblicazione sarà sospesa mentre egli espia la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che abbia le condizioni volute dalla legge.

34.- I direttori sono tenuti a pubblicare nel primo numero successivo alla notifica, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi.

I trasgressori sono puniti colla multa di 50 lire.

Cap.VI.

Delle ingiurie, delle diffamazioni, e dei libelli famosi.

35.- Nei casi d'ingiuria qualificata pel mezzo di diffamazione, o di libelli, famosi sono applicabili rispettivamente gli art.481, 482,485, 486, ed il successivo Capitolo III del vigente Codice penale.

 

(1) Art. 41 della Convenzione vigente.