La Commissione di Vigilanza è prevista dall’articolo 14 della Legge 27 aprile 1989 n.41 "Istituzione dell'ente di Radiodiffusione Sammarinese":
"TITOLO III - DELLA VIGILANZA
Art. 14
Commissione di Vigilanza
La rispondenza del servizio radiofonico e televisivo ai principi e alle finalità di cui al precedente art. 13 è soggetta a vigilanza da parte di una Commissione composta da sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale in forma proporzionale alle rappresentanze consiliari.
Essa resta in carica per la durata della legislatura e nomina nel suo seno il Presidente.
La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza.
La Commissione relaziona annualmente al Consiglio Grande e Generale sull'attività ad essa demandata".
Negli articoli seguenti, vengono meglio precisate le funzioni e le competenze della Commissione:
"Art. 15
Compete alla Commissione di Vigilanza la conoscenza preventiva delle linee della programmazione semestrale, radiofonica e televisiva.
Compete altresì alla Commissione di Vigilanza definire e regolamentare gli spazi di cui all'ultimo comma dell'art. 13 nel rispetto della libertà, del pluralismo, della pari dignità delle liste partecipanti alle consultazioni popolari e della loro rappresentatività, nonchè definire e regolamentare gli spazi che dovranno essere riservati alle Associazioni ed Enti Sammarinesi riconosciuti per esprimere le loro opinioni su temi ed argomenti di carattere generale, purchè non in contrasto con le finalità attribuite al servizio pubblico e compatibilmente con la programmazione dell'Emittente.
L'attività della Commissione e gli spazi di cui al comma precedente saranno oggetto di regolamento che la Commissione avrà cura di sottoporre all'approvazione del Consiglio Grande e Generale entro i sei mesi successivi all'entrata in funzione del servizio radiofonico e televisivo.
Art. 16
Funzioni della Commissione di Vigilanza
E' altresì compito della Commissione di Vigilanza, nell'esercizio delle funzioni demandatele dagli articoli precedenti, formulare precise contestazioni circa la e le violazioni riscontrate dalla Società concessionaria, valutare le contestazioni eventualmente sollevate da altri soggetti, considerare le ragioni addotte dalla Società concessionaria.
Qualora la Commissione riconosca il fondamento delle contestazioni sollevate, dispone l'osservanza del diritto di rettifica da parte dei singoli soggetti.
Nel caso di riconosciuta violazione od inosservanza dei principi stabiliti all'art. 13 la Commissione di Vigilanza ha l'obbligo di darne segnalazione al Consiglio d'Amministrazione dell'Ente di Radiodiffusione Sammarinese per le valutazioni o i provvedimenti di competenza, salvo che violazioni od inosservanze non rientrino in ambiti giurisdizionalmente protetti.
Art. 17
In caso di gravi e ripetute violazioni dell'atto di concessione, la Commissione di Vigilanza può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la radiodiffusione Sammarinese la revoca della concessione, dopo aver valutato le deduzioni della Società Concessionaria".
L'art.13 della stessa legge prevede inoltre che "in occasione di elezioni o referendum sammarinesi spazi radiofonici e televisivi saranno destinati alla illustrazione dei programmi o delle posizioni assunti da ciascuna lista partecipante alle elezioni o dai Comitati previsti dalla legge.
Gli spazi saranno utilizzati in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalla Commissione di Vigilanza".